E’ proibito vietare l’arte di strada? Il caso di Varenna

Illustration Artwork by Federico Berti. Created with Gimp/Fotor

Il 12 maggio scorso “Lecco Notizie” e altri organi di stampa hanno dato risalto a una polemica nata dalla protesta di un artista di strada, tale Salvo suonatore di handpan, allontanato dai vigili urbani dal centro storico di Varenna durante un’esibizione. L’artista sostiene di essersene andato per evitare ulteriori problemi, rivolgendosi poi alla stampa per sollevare il caso appellandosi agli articoli 21 e 33 della Costituzione e ad altre norme che, secondo la sua interpretazione, tutelano la libertà di espressione e quella artistica. L’analisi delle argomentazioni da lui proposte rivela tuttavia alcune interpretazioni problematiche da approfondire quanto prima, poiché informazioni sbagliate in materia giuridica possono mettere nei guai altri compagni.

L’artista ha spiegato di aver contattato il Comune di Varenna il 28 dicembre e successivamente il 21 gennaio, ricevendo conferma del divieto di esibizione nel centro storico, di essersi esibito lo stesso per le vie del centro storico nonostante la comunicazione ufficiale, per contestare quello che ritiene un provvedimento incostituzionale. A supporto della sua ipotesi, il giornale riporta a suo nome un quadro normativo articolato che riporto qui per semplicità, così come pubblicato dalla stampa:

  • Costituzione Italiana, artt. 21 e 33 – Libertà di espressione e libertà artistica;
  • Legge 337/1968 – Riconosce il valore culturale dello spettacolo viaggiante;
  • D.Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 7 – I regolamenti comunali devono rispettare i principi costituzionali.
  • Legge 94/2009 – Consente la regolamentazione dell’arte di strada, ma non il divieto assoluto.
  • TAR Lazio n. 7210/2014 – Annullato un divieto totale alle esibizioni
  • TAR Liguria n. 1048/2015 – Le limitazioni devono essere proporzionate
  • Consiglio di Stato n. 5157/2018 – No a restrizioni eccessive;
  • TAR Toscana n. 622/2016 – L’arte di strada è attività culturale;
  • Corte Costituzionale n. 9/2019 e n. 56/2015 – No ai divieti assoluti a livello locale.
  • Bologna – Regolamento con postazioni, orari e turnazioni;
  • Torino – Distinzione tra artisti stanziali e itineranti, limiti orari e rotazione;
  • Lecco – Sist. Open Stage per prenotazioni trasparenti e tracciabili.

Andiamo a vedere cosa dicono realmente questi articoli, per poter dare un contributo informato al dibattito. Iniziamo dall’Art. 21 della Costituzione, riporto il testo:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

La norma costituzionale va interpretata ovviamente nel contesto del sistema giuridico complessivo, che include le disposizioni sulla regolamentazione del suolo pubblico, la sostenibilità ambientale, la sicurezza pubblica e il rispetto delle altre attività in corso sul territorio. Il diritto alla libera espressione non si configura infatti come un diritto assoluto, ma deve essere bilanciato con tutti gli altri interessi costituzionalmente protetti.

Gioverà tener presente che al primo posto del programma con cui l’attuale Giunta di Varenna è stata eletta, si trova il problema del cosiddetto ‘overtourism’, del quale non possiamo non tener conto: vogliamo parlare delle 100mila persone che si sono riversate all’improvviso nel ponte di Pasqua in questo paesino di 672 residenti sul lago? Se mancano le infrastrutture per accoglierli, masse del genere diventano un problema per il territorio, anche dal punto di vista della devastazione ambientale: l’obiezione del sindaco alla criticità del centro di Varenna, non è mal posta. Ma andiamo avanti, vediamo gli altri articoli.

L’Art.33 è quello che garantisce piena libertà nell’esercizio e nell’insegnamento delle arti e delle scienze, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell’attività sportiva. .

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Anche in questo caso, la libertà nell’esercizio delle arti e delle scienze, deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti in materia di utilizzo degli spazi pubblici e delle competenze amministrative locali, non è insomma un diritto assoluto ma relativo.

La Legge 94/2009 citata sul giornale, che qui non riporteremo per motivi di spazio trattandosi di oltre cinquanta articoli, regola in realtà le disposizioni in materia di sicurezza pubblica che disciplinano il comportamento delle forze di polizia in caso di abuso di potere, non contenendo alcun riferimento specifico all’arte di strada o alla regolamentazione delle performance artistiche negli spazi pubblici. Stabilisce dei criteri per valutare quando il comportamento di un cittadino possa essere considerato reazione legittima a un abuso di potere da parte di pubblici ufficiali, ma non provvede a una disciplina specifica per l’arte di strada, né limita la facoltà dei comuni di regolamentarne l’attività.

In pratica, se un artista può dimostrare di aver subito un abuso di potere da parte di vigili urbani (deve averne le prove da presentare davanti a un giudice) non può essere sanzionato se risponde male al vigile urbano o se rimane in strada a protestare contro l’ingiustizia subita. Ma deve poter dimostrare l’abuso di potere, altrimenti rischia la controdenuncia da parte del vigile.

Il riferimento alla Legge 337/1968 è poi del tutto inappropriato perché si tratta di una normativa specificamente rivolta a circhi, giostre, teatro di arena, attività sottoposte a una disciplina più rigorosa rispetto all’arte di strada, con la quale non condividono né lo status giuridico, né il quadro normativo. Lo spettacolo viaggiante (circhi, giostre, attrazioni varie) richiede licenze comunali, autorizzazioni di polizia, verifiche antimafia e controlli tecnici approfonditi, configurandosi come attività strutturata e permanente che comporta l’occupazione prolungata di spazi pubblici.

L’arte di strada si caratterizza invece per la sua natura effimera e spontanea, non richiedendo l’utilizzo di strutture permanenti o l’occupazione stabile del suolo pubblico. La regolamentazione di queste attività segue quindi principi diversi e più flessibili rispetto allo spettacolo viaggiante. Sono insomma due ambiti completamente diversi, anche dal punto di vista delle normative.

Anche i riferimenti alle sentenze della Corte Costituzionale n. 9/2019 e n. 56/2015 non sono pertinenti alla questione specifica: la prima sentenza riguarda infatti il diritto all’accesso al lavoro, la seconda è sulla valutazione INPS per l’accesso ai benefici per persone con disabilità. Nessuna delle due affronta direttamente la disciplina dell’arte di strada o la costituzionalità dei regolamenti comunali in materia.

Vengono poi citati tre ricorsi al TAR il cui testo non risulta reperibile in rete (potrebbe richiedere credenziali d’accesso ad archivi e database specifici, rivolti a legali e pubblici ministeri). Mi permetto semmai di chiedermi perché l’artista si sia rivolto alla stampa, prima che al TAR: se ritiene, faccia ricorso prima di alzare il polverone mediatico. Poi, se il ricorso gli viene riconosciuto, vada al giornale. Fare l’inverso ha più l’aria di uno che va in cerca di visibilità a buon mercato, sulla pelle degli altri artisti di strada.

Veniamo alla replica da parte del sindaco di Varenna Mauro Manzoni, il quale ha chiarito che il regolamento comunale non vieta completamente l’arte di strada sul territorio, ma si limita a disciplinarne l’esercizio attraverso la Delibera n. 38 del 27 novembre 2023, in cui si consentono le esibizioni dalle ore 10 alle 16, per non più di due ore consecutive nello stesso punto e solo nelle aree specificamente individuate. L’esclusione del centro storico è motivata – a detta del Manzoni – dalla condizione di sovraffollamento turistico che caratterizza quella zona, particolarmente intensa nei pressi dell’imbarco dei traghetti, e dalla necessità di tutelare la quiete pubblica. La disciplina adottata appare quindi orientata a bilanciare il diritto all’espressione artistica con le esigenze di gestione del territorio e di tutela degli altri interessi pubblici coinvolti.

La citazione dei sistemi adottati da Bologna, Torino e Milano come modelli virtuosi da parte dell’artista di strada è addirittura controintuitiva: questi comuni hanno infatti implementato sistemi di prenotazione e assegnazione di postazioni persino più restrittivi, rispetto al regolamento di Varenna. Non solo delimitano le aree di esibizione, ma richiedono anche procedure burocratiche preventive e vietano completamente le performance al di fuori delle zone autorizzate. Altri comuni, come Rimini, hanno adottato approcci più flessibili che si limitano a raccomandare la rotazione oraria degli artisti e il rispetto degli orari, senza circoscrivere l’attività a zone specifiche del territorio comunale: non si comprende perché mai questi non siano stati portati a modello.

L’analisi del quadro normativo proposto dall’artista insomma, evidenzia diverse imprecisioni interpretative che indeboliscono la tesi d’incostituzionalità del regolamento comunale di Varenna: il diritto alla libera espressione artistica, pur costituzionalmente garantito, deve essere esercitato nel rispetto delle competenze amministrative locali e delle normative che disciplinano l’utilizzo degli spazi pubblici.
Il regolamento di Varenna ha agito in modo conforme ai principi costituzionali in quanto non vieta completamente l’arte di strada, ma ne disciplina l’esercizio in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e delle esigenze di gestione del fenomeno turistico, non solo dal punto di vista dell’opportunismo economico, ma anche della sostenibilità ambientale. La delibera comunale è un tentativo di bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi, approccio coerente con i principi del diritto amministrativo e con la giurisprudenza consolidata in materia.

Tutta la questione sottolinea l’importanza di un approccio il più possibile rigoroso nell’analisi delle fonti normative e giurisprudenziali, particolarmente quando si tratta di questioni che possono avere implicazioni legali per altri operatori del settore. La corretta interpretazione del quadro giuridico richiede un esame accurato delle singole disposizioni e del loro ambito di applicazione, evitando generalizzazioni che potrebbero indurre in errore altri soggetti interessati alla materia. Come artisti di strada, dobbiamo ricordarci che gli errori di uno li pagano tutti, prima di fare certe sparate personali pensiamoci.

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