Udienza conoscitiva a Bologna. Proposta di regolamento per l’arte di strada.

Nel video qui sopra, una mia intervista al dott. Giuseppe Sisti, dell’Associazione via Petroni e Dintorni, in merito all’arte di strada sul territorio bolognese.

Lettera aperta
sull’arte di strada

In vista della prossima
udienza conoscitiva
al Comune di Bologna

Tratto da F. Berti
Gli artisti di strada non sono mendicanti

Una copia del libro, pensato proprio ad uso delle amministrazioni comunali per conoscere meglio tutto quello che c’è da sapere sui ‘problemi’ con l’arte di strada, verrà dato in omaggio a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Per aiutarli a capire davvero.

Proposta di
regolamento

1) La città di Bologna è favorevole all’arte di strada, diritto inalienabile di libera espressione. Per tutelarla è indispensabile rispettare poche ma semplici regole.

2) L’arte di strada si distingue dallo spettacolo viaggiante per la sua estemporaneità e l’assenza di occupazione suolo pubblico superiore a 1×1 metro quadrato, contando anche lo spazio per un eventuale assembramento di pubblico.

3) L’arte di strada è consentita a chiunque sia in possesso di documento d’identità valido, indipendentemente dalla nazionalità e dalla cittadinanza.

4) L’arte di strada è libera fin quando non crea intralcio o disturbo alla cittadinanza, l’artista ospite ha l’obbligo di spostarsi di almeno 100 mt. ogni volta che un cittadino glie lo chiede, senza che ciò lo esponga a sanzione.

5) L’artista ospite ha comunque il dovere di allontanarsi almeno 100 mt. al tocco dell’ora, lasciando lo spazio pubblico come l’ha trovato.

6) L’amplificazione è proibita quando crea intralcio o disturbo alla vita della comunità cittadina, indipendentemente dalla misurazione dell’intensità del suono, vedi il punto 4.

7) Nel raggio di 1 Kmq (1000×1000 mt) non possono coesistere più di 7 spettacoli contemporaneamente e non si possono alternare più spettacoli di seguito dalla stessa postazione.

8) Non si può tornare nella stessa porzione di suolo pubblico e nel raggio di 1 Kmq da questa, più d’una volta al mese.

9) La forza pubblica è chiamata a intervenire su richiesta del cittadino quando il negoziato diretto con l’artista ospite è fallito, interviene dunque per allontanarlo di almeno 100 mt., come da regolamento.

10) Al terzo richiamo di un artista ospite è prevista la sanzione amministrativa. In caso di resistenza a pubblico ufficiale, adunata sediziosa o morosità sul pagamento delle sanzioni, si può incorrere nel sequestro temporaneo degli strumenti fino a saldo avvenuto.

11) Là dove necessaria l’occupazione di un suolo pubblico, qualsiasi cittadino ha diritto di richiederlo e l’amministrazione di concederglielo sulla base del piano urbanistico e delle attività pubbliche sul territorio, come avviene per lo spettacolo viaggiante.

12) L’artista ospite è libero di raccogliere le offerte del pubblico senza emettere certificazione fiscale, ha l’obbligo di annotare i ricavi e dichiararli al fisco nel caso in cui la somma dei totali superi le detrazioni fiscali nell’anno solare. Se non raggiunge questa soglia, la sua non viene considerata un’attività professionale.

13) L’artista ospite è libero di vendere al pubblico le opere del proprio ingegno senza emettere certificazione fiscale e indicandone il prezzo, quando suddette opere siano identificate da un codice di riconoscimento internazionale, come l’ISBN o l’ISRNC.

14) L’artista può distribuire al pubblico le opere del proprio ingegno senza esporre il cartellino del prezzo, in cambio d’una libera offerta, se dette opere sono prive di codice identificativo, fatta salva l’osservanza delle norme sul diritto d’autore.

15) L’artista ospite non deve assumere comportamenti a rischio per la cittadinanza e deve rispondere davanti alla legge di eventuali danneggiamenti a persone o cose dei quali possa ritenersi responsabile.

16) L’artista ospite che ritiene di aver subito un torto, può ricorrere al sindaco o al Tar se è in grado di dimostrarlo.

17) L’artista ospite che ritiene di aver subito un torto, può informarne i media locali e nazionali solo dopo aver presentato il suo ricorso ed è obbligato a presentarne la documentazione.

Tratto da F. Berti
Gli artisti di strada non sono mendicanti

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